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segnaletiva verticale, segnali compositi, segnali di confine
CEE, di divieto, segnali di fermata, di sosta e di
parcheggio, di indicazione preavviso di intersezione e di
preselezione, di direzione, di identificazione strada, di
progressiva distanziometrica, di località, di conferma,
turistici, di territorio, utili per la guida, uso di corsie,
d, sistemi elettronici, normative stradali, certificazione
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alfonso, alfonzo, serigrafia, stampa al plotter, stampa
litografica, plottaggio, serigrafico, grafica di grandi
formati, stampa grandi formati
Art. 45 Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione
e controllo ed omologazioni
1. Sono
vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o
non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei
mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero
dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o
gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone
autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire,
integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di
quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di
scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle
presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali,
ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché
a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica
dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi
d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso
inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la
sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto
altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma
2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere
sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori
delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese
relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico degli
enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali
che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti
autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai
soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e,
comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme
di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più
corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere
la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine
indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede
d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente
proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
6. Nel
regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli
altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme
di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione,
sono soggetti all'approvazione ed omologazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello
stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di
approvazione.
7. Chiunque
viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
8. La
fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui
all'articolo 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad
accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate
attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono,
altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i
segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il
fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. A tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della
violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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verticale, segnali compositi, segnali di confine CEE, di divieto,
segnali di fermata, di sosta e di parcheggio, di indicazione
preavviso di intersezione e di preselezione, di direzione, di
identificazione strada, di progressiva distanziometrica, di
località, di conferma, turistici, di territorio, utili per la guida,
uso di corsie, di variazione corsie, servizi utili, pannelli
integrativi, di andamento della strada, luminosi, obbligo, di
Pericolo, precedenza, simboli per segnali di indicazione