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segnaletiva verticale, segnali compositi, segnali di confine
CEE, di divieto, segnali di fermata, di sosta e di
parcheggio, di indicazione preavviso di intersezione e di
preselezione, di direzione, di identificazione strada, di
progressiva distanziometrica, di località, di conferma,
turistici, di territorio, utili per la guida, uso di corsie,
d, sistemi elettronici, normative stradali, certificazione
soa, iso, autovelox, sincert, isea segnaletica, isea,
alfonso, alfonzo, serigrafia, stampa al plotter, stampa
litografica, plottaggio, serigrafico, grafica di grandi
formati, stampa grandi formati
1. La segnaletica
stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali
verticali;
b) segnali
orizzontali;
c) segnali
luminosi;
d) segnali ed
attrezzature complementari.
2. Gli utenti
della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della
segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'articolo 41, prevalgono su quelle
date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza.
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali
orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui
all'articolo 43.
3. È ammessa la
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso
di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di
tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della
circolazione.
4. Quanto
stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale
fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade
sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70
km/h.
5. Nel
regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il
significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento,
apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di
impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni
singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del
significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I
segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La
collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul
territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici
nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La
segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da
parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente
o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato
apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e
sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il
regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei
complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle
intersezioni stradali.
10. Il campo di
applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di
uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico.
Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera
della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti
dal regolamento.
11. Per le
esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è
ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità
particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli
enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità
militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti
dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a
rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle
presenti norme.
13. I soggetti
diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7,
8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 121.200 a lire 484.800.
14. Nei
confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi
di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio
delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di
adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici
giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a
carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le
violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente
articolo sono regolate dall'articolo 146.
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verticale, segnali compositi, segnali di confine CEE, di divieto,
segnali di fermata, di sosta e di parcheggio, di indicazione
preavviso di intersezione e di preselezione, di direzione, di
identificazione strada, di progressiva distanziometrica, di
località, di conferma, turistici, di territorio, utili per la guida,
uso di corsie, di variazione corsie, servizi utili, pannelli
integrativi, di andamento della strada, luminosi, obbligo, di
Pericolo, precedenza, simboli per segnali di indicazione